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Cam: le regole per l'arredo urbano sono state riportate nel decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, n. 69.
Più nello specifico si tratta dei criteri ambientali minimi per:
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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023.
(Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, n. 69)
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 34, il quale
dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione
progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione
del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi
1126 e 1127 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato
il Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata
la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008;
Visto decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e
Visto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, recante «Criteri
ambientali minimi per la gestione del verde pubblico» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del giorno 4 aprile 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, recante «Criteri ambientali minimi
per l'acquisto di articoli di arredo urbano»;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione complessiva del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 5 febbraio 2015, in ragione dell'evoluzione normativa di
settore, del progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di
riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita'
ambientale e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli
obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali
Considerato che l'attivita' istruttoria per la definizione dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, cosi'
come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi, di
cui all'allegato al presente decreto, per:
a) l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;
b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo
urbano e di arredi per gli esterni;
c) l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto
a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che
meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso
sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di vista della
funzionalita' e le componenti usurate o difettose vengono sostituite
ricorrendo a ricambi originali, o con le stesse caratteristiche o
superiori, garantendo le stesse prestazioni, standard qualitativi e
di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato;
b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da
consentire alla persona con disabilita' visiva di orientarsi e di
proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del giorno 2 marzo 2015, e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2 APPROCCIO PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI
4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI
4.1.2 Conformita' ai criteri ambientali minimi dei prodotti e
dei componenti per l'allestire gli spazi
4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali
4.1.5 Idoneita' del progetto ai fini estetico-paesaggistici
5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E
5.1.1 Allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo e di
aree verdi: indicazioni per l'inclusivita', per la scelta dei
materiali e la valorizzazione ambientale, naturalistica e
5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il
5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e
5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione
sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del
5.1.5 Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno,
5.1.6 Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele
5.1.7 Superfici di campi sportivi e di aree in spazi
ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati
5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni
5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato)
5.1.11 Prodotti con componenti in vetro
5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo
5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale
5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri
manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato
5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di carbonio
6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L'ARREDO
URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE ATTREZZATE
6.1.1 Manutenzione di prodotti di arredo urbano, di arredi
per esterno e aree attrezzate
Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti
nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione, adottato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» con decreto del Ministro dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ha
lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle forniture
di prodotti per l'arredo esterno, per l'arredo urbano e
all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tali prodotti. A tal fine, il presente documento
stabilisce i Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per tali
categorie di appalti pubblici destinati ad abrogare i CAM per
l'acquisto di articoli per l'arredo urbano di cui decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo
2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli
I presenti CAM mirano principalmente a promuovere l'uso
efficiente della materia e l'allungamento della vita utile di tali
categorie di prodotti, cio' attraverso requisiti che consentono la
realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con
materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti,
vale a dire con scarti produttivi riutilizzati all'interno dello
stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell'ambito
delle pratiche di simbiosi industriale;
fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE)
n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per
quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;
progettati per durare piu' a lungo e per essere facilmente
disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.
I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei
contratti pubblici, mirano altresi' a favorire i produttori che hanno
investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di
preferibilita' ambientale del proprio output nonche' gli offerenti,
produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara
con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove
tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano
equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.
Quest'ultimo proposito promuove pratiche di produzione e consumo
«circolari», previene la produzione dei rifiuti e getta le basi per
creare un mercato di sbocco ai prodotti preparati per il riutilizzo e
ai prodotti ricondizionati. La promozione delle attivita' di
preparazione per il riutilizzo, in piena sintonia con le indicazioni
in materia di economia circolare di cui alla COM (2020) 98, Un nuovo
piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa piu' pulita e
piu' competitiva, supporta anche l'obiettivo di diffusione di imprese
artigiane a livello locale e quindi l'occupazione «verde».
I presenti CAM, che trattano anche la progettazione di aree
ludico-ricreative, approcciano anche l'aspetto della riduzione del
consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico,
oltre che l'inclusivita' delle persone con disabilita' e con diverso
livello di capacita' motoria e sensoriale, quale elemento
etico-sociale caratteristico di questa categoria di forniture e
affidamenti, in sintonia con quanto previsto nel Piano della
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione che intende favorire la diffusione di pratiche di
appalti pubblici sostenibili tenendo conto delle tre dimensioni della
sostenibilita', vale a dire quella ambientale, quella economica e
L'applicazione di questi CAM fornira' un contributo importante
anche per la de-carbonizzazione, per diffondere circolarita' dei
modelli di produzione e consumo, in linea con gli obiettivi del Green
Deal europeo nonche' per favorire l'inclusivita'. I criteri relativi
alla «Progettazione universale», vale a dire «il design per la
diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza» nella
fattispecie, sono di ausilio delle stazioni appaltanti anche ai fini
dell'attuazione dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 68
«Specifiche tecniche» del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Per «prodotti per l'arredo urbano» e «arredi esterni», ambito
oggettivo di applicazione del presente decreto, si intendono, a
titolo esemplificativo: gli elementi e i complementi di arredo per
parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad uso pubblico; per
stadi, marciapiedi, piazze; le banchine di sosta per fermate di
autobus, di metropolitane ecc. Sono, quindi, inclusi le panchine, i
tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco,
le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta biciclette,
le pavimentazioni antitrauma, le transenne, gli steccati, le
staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le piste ciclabili,
la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta, i
rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in
spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli spazi
ricreativi), gli articoli per aree cani, percorsi salute e
allenamenti sportivi, le bacheche, le pensiline, le tettorie per
banchine, i pali, le stecche, i pontili; le pavimentazioni, le
superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se realizzati
con i materiali oggetto di uno o piu' dei criteri ambientali minimi,
nonche' le pavimentazioni delle aree a questi ultimi asservite, ove
la posa in opera di questa fattispecie di pavimentazioni sia
commissionata nell'ambito della categoria di appalto oggetto dei
presenti CAM; gli arredi per l'esterno di scuole, uffici e altri
edifici pubblici (c.p.v. 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al
bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi; c.p.v.
34928400-2 Arredo urbano, 39113300-0 Panchine; 39121200-8 Tavoli;
39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini e gli altri CPV
Gli appalti di fornitura di contenitori per la raccolta dei
rifiuti urbani, pur potendo essere ricondotti nella categoria dei
prodotti per l'arredo urbano, ai fini ambientali, sono disciplinati
dal decreto del Ministro della transizione ecologica di adozione dei
CAM per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e le connesse
Storicamente, l'arredo delle piazze e dei luoghi pubblici e'
stato demandato a elementi monumentali (obelischi, colonne, stemmi,
croci, effigi, lapidi ecc.) o funzionali (fontane, abbeveratoi,
sedute, a volte anche connessi al basamento delle facciate dei
palazzi patrizi ecc.) con un fondamentale ruolo funzionale ma anche,
e soprattutto, rappresentativo e comunicativo del potere, della
cultura e della storia del sito.
Oggi, le strutture e gli arredi installati nei luoghi di uso
pubblico sono prodotti industrialmente, talora sono proposte
soluzioni e materiali innovativi. Tali prodotti, oltre ad essere
durevoli, con una determinata qualita' ambientale, facilmente
recuperabili e riciclabili, devono essere scelti e collocati anche
tenendo conto di un corretto inserimento paesaggistico, sia urbano
I CAM hanno lo scopo di evidenziare l'importanza non solo di
saper offrire e scegliere prodotti e soluzioni progettuali capaci di
garantire adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche di
tener conto delle diverse esigenze funzionali dei cittadini, dei
turisti e dei fruitori, in relazione all'accessibilita', alla
fruibilita' e all'importanza anche delle scelte sotto il profilo
estetico e paesaggistico, al fine di valorizzare il territorio e
fornire un miglior servizio alla collettivita'.
Le attrezzature e gli elementi di arredo urbano e gli arredi per
esterni possono diventare pertanto uno strumento capace di:
condizionare il modo di usufruire dello spazio pubblico e,
quindi, di indirizzare la socialita' negli spazi di uso collettivo;
influire sulla sostenibilita' ambientale dei luoghi, abbinando
la loro posa a soluzioni progettuali integrate, di inserimento
paesaggistico-ambientale e di controllo microclimatico dei siti
(pavimentazioni drenanti, rain gardens o canali drenanti di accumulo,
filtro e lento deflusso, alberature e fasce arbustive di protezione
I materiali e gli elementi di arredo urbano (oltre alle
attrezzature per il gioco, le pensiline, le delimitazioni di
sicurezza ecc.) debbono dunque essere selezionate nel rispetto delle
caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e materiche dei
luoghi, per le loro caratteristiche climatiche e paesaggistiche, in
accordo col ruolo funzionale e rappresentativo del sito.
Tali elementi debbono svolgere un ruolo comunicativo,
evidenziando e rendendo fruibili i luoghi in cui fermarsi, osservare
e godere di un paesaggio e/o di elementi di pregio (per esempio,
semplicemente disponendovi una panchina), evidenziandoli e
valorizzandoli, inserendoli in un sistema architettonico e culturale,
senza rinunciare a soluzioni tecnologiche della nostra epoca e, a
volte, valorizzando o creando l'identita' del luogo.
Le piazze, i giardini e i viali delle citta', dovrebbero essere
infatti luoghi d'incontro ma anche d'identita' collettiva, con una
propria riconoscibilita' connessa alle funzioni che vi si svolgono,
determinata dalla forma dello spazio, oltre che dalla sua storia
evolutiva frutto delle trasformazioni culturali delle epoche che vi
si sono succedute, connotati dalle architetture, dalla natura e
morfologia del sito, ma anche dalle attrezzature che li strutturano,
attraverso la proposta di soluzioni tecnologiche innovative e
sostenibili ed il recupero, laddove possibile, di tradizioni
costruttive e materiche del luogo. A partire dalla fine degli anni
sessanta, l'insieme degli elementi che occupano gli spazi di uso
collettivo viene identificato col termine «Arredo urbano». Troppo
spesso pero' tali attrezzature vengono distribuite nello spazio senza
criteri connessi ai luoghi, senza una verifica del loro impatto
paesaggistico e, a volte, appaiono come oggetti sparsi e disomogenei
fra loro, oltre che poco adatti alle caratteristiche
storico-morfologiche e architettoniche dei siti. Tali elementi,
invece, sono indispensabili per la funzionalita' dello spazio
pubblico e, se ben coordinati fra loro e col contesto che li
accoglie, possono contribuire fortemente a caratterizzare,
riqualificare, rigenerare, re-identificare il paesaggio delle nostre
Un acquisto e una collocazione adeguata dal punto di vista
qualitativo, ambientale, prestazionale, paesaggistico e inclusivo,
comporta diverse considerazioni in ordine al tipo di materiali da
utilizzare, alla loro messa in opera, alla sicurezza dei fruitori, al
design, alla resistenza agli agenti atmosferici, alla risposta alla
fruizione di massa, ai prevedibili atti vandalici, alla durabilita'
per tutto il loro ciclo vitale e alla loro inevitabilmente limitata
manutenzione per evitare che in breve tempo possano trasformarsi, da
elementi di decoro e «arredo» in simboli di degrado e abbandono.
Una volta assolto il compito di rispondere ai requisiti
funzionali e prestazionali, comunque, l'insieme degli elementi che
compongono il paesaggio urbano devono presentare un disegno coerente
e armonico e devono far parte del sistema compositivo complessivo
dello spazio sulla base di un progetto, che parte dalla conoscenza
del sito (storia, morfologia, materiali, cromatismi, clima,
architetture e tradizioni costruttive, pavimentazioni preesistenti, o
nuove) in coerenza col ruolo tipologico e gerarchico che lo spazio
pubblico occupa nel sistema connettivo e simbolico dell'abitato.
Fondamentale, inoltre, e' prevedere sempre il loro inserimento,
integrato a soluzioni naturali e tecniche per il controllo
microclimatico e il contrasto ad alcuni devastanti effetti dei
In sintesi, come parte integrante di un progetto complessivo,
dunque, gli elementi di arredo urbano e le attrezzature che
compongono lo spazio pubblico (piazze, parchi, viali, aree gioco e
sport ecc.) devono essere in sintonia e contribuire a caratterizzare
e a dare «forma» al sito e a definire l'identita' del luogo.
I CAM indicano, dunque, i criteri minimi che materiali,
attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per
garantire il rispetto ambientale minimo e suggeriscono anche di
considerare l'aspetto funzionale e prestazionale degli elementi e
delle opere anche nell'ambito del loro inserimento paesaggistico, con
un adeguato disegno degli spazi, secondo la creativita',
l'espressivita', l'esperienza progettuale e culturale specifiche di
ogni progettista e di ogni amministrazione.
Le informazioni fornite devono essere un utile strumento per
progettisti e amministratori per orientarli fra le molteplici offerte
merceologiche del settore, senza dimenticare le prestazioni dei
prodotti, i materiali, la loro corretta posa in opera, le ricadute
ambientali e il loro inserimento paesaggistico nel luogo, sia esso di
tipo storico che di nuova realizzazione, in ambito urbano ma anche
Anche per assicurare quanto sopra, e' fondamentale sfruttare le
competenze del personale interno all'amministrazione che puo'
occuparsi della progettazione dell'area da allestire tenendo conto
degli aspetti ambientali, paesaggistici, funzionali e, in relazione
all'inclusivita', sociali. In carenza di adeguate professionalita'
interne in possesso delle diverse competenze necessarie, e' opportuno
far precedere l'appalto di fornitura da un appalto per l'affidamento
del servizio di progettazione che dovra' tenere conto almeno dei
criteri ambientali minimi indicati nella scheda «4 - SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» del presente documento.
Nelle scelte progettuali e nella selezione delle attrezzature, la
stazione appaltante, laddove provveda con proprio personale tecnico
alla progettazione degli spazi per uso ludico e ricreativo, segue
tutte le indicazioni introdotte nella sezione del documento dedicata
alla progettazione e coinvolge le associazioni maggiormente
rappresentative delle persone con disabilita' e delle loro famiglie,
di livello regionale e/o nazionale e dei loro esperti, cosi' da
verificare il rispetto in chiave di «Universal Design» dei requisiti
di accessibilita', fruibilita', usabilita' nonche' dell'inclusione e
della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilita' e
degli utenti con esigenze specifiche e gli stessi cittadini fruitori,
attivando anche un processo partecipato con bambini, ragazzi, scuole,
le organizzazioni o le associazioni rappresentative gli anziani e i
giovani, al fine di individuarne le esigenze e gli indirizzi.
Per l'esigenza tecnica di delineare requisiti ambientali
pressoche' per tutte le diverse tipologie di materiale, al fine di
stimolare un processo di transizione ecologica sulle diverse filiere,
questo documento, a differenza dei CAM previgenti adottati con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 5 febbraio 2015, appare piu' corposo, ma, per non
sono stati limitati i criteri ambientali definiti in termini di
specifiche tecniche. Tali criteri ambientali sono non piu' di due,
afferenti al materiale principale di cui sono costituiti i prodotti
oggetto dell'offerta, cui e' stato aggiunto un requisito trasversale
di ecodesign per i prodotti costituiti da parti composte da diversi
materiali. Detti criteri sono peraltro agevolmente verificabili, nei
limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 «Codice dei contratti pubblici» circa la possibilita' di
dimostrare la conformita' con mezzi alternativi di prova e di
accettare etichette o certificazioni equivalenti a quelle richiamate
nei CAM, nonche' della diffusione di certificazioni ed etichettature
sono state introdotte, al fine di semplificare ulteriormente
l'applicazione di questi CAM, prescrizioni mirate a facilitare la
gestione di gare che hanno ad oggetto una gamma di prodotti, in modo
tale da garantire efficienza nella gestione della spesa pubblica
specie durante la congiuntura economico-finanziaria derivante dagli
effetti della pandemia e dal conflitto bellico, agevolando, ammesso
che queste categorie di appalti ne siano destinatarie, la spesa delle
risorse finanziare messe a disposizione dall'Unione europea
nell'ambito dei progetti legati al Piano nazionale per la ripresa e
la resilienza, pur senza compromettere l'efficacia dei CAM.
In merito all'efficacia della strategia degli appalti pubblici
verdi, si evidenzia il ruolo chiave delle verifiche in fase di gara,
in fase di consegna, in fase di collaudo e in fase di esecuzione
contrattuale. Nello specifico, per quanto riguarda le forniture, in
fase di gara dovrebbe essere prevista l'esclusione dell'offerente in
caso di non conformita' mentre in caso di difformita' in sede di
esecuzione, e' opportuno prevedere nella documentazione di gara
l'adeguamento entro un ragionevole lasso di tempo, nonche' la
risoluzione del contratto e/o l'applicazione di eventuali penali, in
caso di mancata ottemperanza nei termini indicati dalle prescrizioni
In merito ad altre soluzioni per facilitare ulteriormente
l'applicazione di questi CAM, oltre quelle di tipo procedurale
offerte dalla disciplina in materia di contratti pubblici, si mette
in luce la possibilita' di effettuare, sulla base di valutazioni
tecnico-paesaggistiche in funzione del contesto (es. spazio storico o
spazio contemporaneo) e delle caratteristiche climatiche (es.
temperatura della regione, spazi al sole, spazi all'ombra), una
scelta consapevole del materiale, oltre che del tipo di attrezzatura.
La scelta del materiale alla luce di tali valutazioni consente
peraltro di contribuire positivamente alla tutela paesaggistica e
ambientale e di garantire la funzionalita' delle aree.
I presenti CAM, come sopra anticipato, forniscono criteri
ambientali per quasi tutti i materiali in cui possono essere
realizzati gli arredi urbani e gli arredi per esterno e riguardano
anche prodotti utili a completare l'allestimento di un'area ad uso
ludico, sportivo o ricreativo, come, ad esempio, le pavimentazioni.
Le stazioni appaltanti possono chiedere allestimenti con materiali
che non sono contemplati dai CAM (per esempio possono richiedere la
realizzazione di un campo da tennis in terra battuta) e,
analogamente, gli offerenti, laddove, al contrario, la stazione
appaltante non abbia richiesto un materiale specifico per la propria
fornitura, possono proporre prodotti realizzati in materiali non
oggetto di criteri ambientali nell'ambito di questo documento (ad
Ne discende che non tutte le specifiche tecniche dei CAM sono
sempre in ogni caso applicabili.
I CAM, oltre a non pregiudicare la possibilita' di acquisire
forniture o parti di forniture in materiali diversi da quelli qui
richiamati, trovano applicazione limitatamente ai materiali di cui
sono costituiti i prodotti o i principali componenti dei prodotti
richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti.
Nella scelta dei materiali, sia lato stazione appaltante che
progettista esterno od offerente, si evidenzia altresi'
l'opportunita' di tener conto dell'obiettivo di riduzione del consumo
di suolo, anche attraverso la riduzione della cavazione con relativa
modifica della struttura orografica dei rilievi (colline o montagne)
e con particolare attenzione al contrasto al consumo di pietre
pregiate. In caso di necessita' di usare delle pietre, e' auspicabile
evitare quelle importate o estratte da societa' prive di
certificazioni in grado di dimostrare il non utilizzo di manodopera
minorile, il non sfruttamento dei lavoratori e il rispetto delle
condizioni di sicurezza nel sito di escavazione.
La scelta dei materiali e dei prodotti non dovrebbe, inoltre,
prescindere dagli impatti della logistica (distanza di
approvvigionamento, considerando l'intera filiera produttiva), dalla
presenza e dalle emissioni di sostanze pericolose nonche' alla durata
dei materiali e dei prodotti stessi.
Si evidenzia, altresi', che i presenti CAM lasciano alla
discrezionalita' delle stazioni appaltanti anche la scelta di quali e
quante norme di standardizzazione relative ai requisiti
tecnico-prestazionali introdurre nella propria documentazione di
gara, ponendo esclusivamente in rilievo il fatto che anche
determinate caratteristiche tecnico-prestazionali, avendo degli
effetti ambientali lungo il ciclo di vita, sono classificabili come
Si ricorda infine che, qualora le presenti forniture siano
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 «Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti», trovano applicazione, ai
fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la
clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari
opportunita', generazionali e di genere, discendenti dalla disciplina
di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure».
Il progetto dell'area ludica garantisce l'accessibilita' e
l'inclusione agli utenti con disabilita' e a coloro che esprimono
differenti esigenze, tra cui i bambini, i ragazzi con disabilita', i
relativi accompagnatori, gli utenti per i quali e' necessario
considerare le differenti esigenze fisiche-motorie, intellettive,
relazionali e sociali specifiche (persone anziane, persone che
spingono passeggini, donne in gravidanza, persone con deficit di
deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.).
Gli spazi, le attrezzature e la segnaletica devono poter essere
utilizzati in autonomia e sicurezza da persone che esprimono
molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi,
ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo
2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita'», del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» e
secondo quanto previsto nelle linee guida CEN/TR 16467 e le ulteriori
L'Universal design, ovvero la «progettazione universale», e' il
criterio cardine di riferimento nella scelta delle attrezzature
ludiche e nei giochi accessibili e inclusivi. Tale criterio e' basato
sulla «progettazione di prodotti, strutture e servizi utilizzabili da
tutte le persone, nella misura piu' estesa possibile, senza il
bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La
«progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per
determinati gruppi di persone con disabilita' ove siano necessari»[1]Definizione di cui all'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata. .
Per garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutte le
persone a prescindere dall'eta', genere, provenienza
etnico-culturale, condizione psico-sociale, abilita' o disabilita',
e' necessario seguire le presenti prescrizioni:
a. Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco:
i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a tutti, sia di
connessione interna all'area che per raggiungere l'area dello spazio
gioco. In particolare, sono previsti:
rampe o scivoli di accesso (da realizzarsi in concomitanza o
in sostituzione di rampe di scale) per consentire a chi si muove in
sedia a ruote di accedere ad ogni area del parco nonche' di
raggiungere e utilizzare elementi o aree di arredo, di gioco, di
sosta. Le caratteristiche di tali rampe o scivoli sono conformi a
quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento
e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» e dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici»;
percorsi di accesso facilmente individuabili, percepibili e
riconoscibili, dotati di contrasto di colore adeguato cosi' da
percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle persone
cieche, ove non siano presenti «guide naturali»[2]Esempi di "guida naturale": marciapiede o vialetto fiancheggiato da muro continuo, muretto basso, cordolo di un'aiuola ecc. Fonte: Istituto nazionale per la mobilita' autonoma di ciechi e ipovedenti, Linee guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive, Ed. ADV, 2021. ;
segnaletica orientativa provvista di simboli facilmente
comprensibili e preferibilmente riferita ai simboli della
Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), in modo tale da
favorire le persone con disabilita' intellettiva e relazionale[3]Secondo quanto previsto nell'art. 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'. .
Le aperture e i cancelli delle vie di accesso e i vialetti sono
b. Progetto del parco giochi: ulteriori requisiti e modalita'
di sviluppo: nel progetto e nella relativa realizzazione del parco
giochi e' assicurato che gli spazi siano privi di barriere
architettoniche, localizzative, visive, uditive, comunicative,
Al fine di garantire la fruizione fisica, sensoriale, cognitiva e
sociale, sono dunque previsti idonei elementi a supporto
dell'orientamento, della comprensione delle informazioni e della
promozione dell'inclusione sociale, tramite spazi e arredi
utilizzabili in modo equo da tutti gli utenti. Per consentirne la
fruibilita' e l'accessibilita' si assicura che le attivita' ludiche e
gli oggetti ad uso ludico siano fruibili da utenti con disabilita' o
Il percorso progettuale e la scelta delle attrezzature garantisce
il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, di livello
regionale e/o nazionale e dei loro esperti, cosi' da verificare il
rispetto in chiave di Universal design dei requisiti di
accessibilita', fruibilita', usabilita' nonche' dell'inclusione e
della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilita' e
degli utenti con esigenze specifiche.
Il percorso progettuale del parco giochi, con il fine di
individuare le esigenze e gli indirizzi, ove possibile, coinvolge gli
stessi cittadini fruitori attraverso un percorso partecipato con
bambini, ragazzi, scuole, associazioni nazionali e/o regionali
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e delle
loro famiglie, organizzazioni o associazioni rappresentative gli
c. Scelta dei giochi e delle attrezzature ludiche: le
attrezzature ludiche sono scelte all'interno di un progetto mirato
non solo al gioco libero e simbolico (la casetta, la nave ecc.), alla
sperimentazione e alla scoperta (esperienze sensoriali, scoperta
della natura, giochi con acqua, sabbia ecc.) ma anche alla
socializzazione, all'incontro e alla relazione tra i bambini con e
La scelta dei giochi e delle attrezzature e' pertanto guidata da
La presenza di uno o piu' giochi definiti dalle aziende
fornitrici come «accessibili ai bambini con disabilita'» non e'
sufficiente a poter configurare un parco giochi come «inclusivo».
Inoltre, a titolo esemplificativo, le altalene fruibili da bambini in
sedia a rotelle non devono essere isolate ma devono essere collocate
accanto ad altre altalene fruibili da altri bambini per favorire e
facilitare l'incontro e la relazione tra pari.
Per la realizzazione di parchi gioco accessibili e non
discriminanti, la scelta delle attrezzature deve essere in chiave
Universal design al fine di garantire l'accessibilita', l'usabilita'
e la fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti, in modo
confortevole, sicuro e quanto maggiormente possibile, autonomo. Ai
fini dell'attuazione dei principi di progettazione universale,
inoltre, in riferimento ai progetti di allestimento dei parchi giochi
e alla scelta delle attrezzature da installare, nell'ambito di
progetti che prevedono l'istallazione di forniture di importo
superiore a euro 100.000, e' prevista la realizzazione di percorsi
accessibili cosi' come descritti nel paragrafo «a - Percorsi
accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», nonche'
l'installazione di: scivoli a doppia pista, altalene dotate di
molteplici modalita' di seduta (sedili a culla o piu' grandi dello
standard) e ritenzione anticaduta da installare a distanza ridotta
per favorire la relazione, altalene «a cesta» utilizzabili anche da
piu' bambini contemporaneamente, giochi con pareti laterali di
contenimento o schienali, vasche rialzate per l'orticoltura, pannelli
per il riconoscimento tattile creati con forme differenziate, giochi
che prevedano l'uso delle mani (come la manipolazione di acqua e
sabbia) anche stando seduti su sedia a ruote nonche' e' previsto
l'inserimento di dispositivi naturali che interessano il senso
dell'olfatto, dell'udito. Laddove l'estensione dell'area ludica non
sia sufficiente per la collocazione di tutti gli elementi sopra
citati, si garantisce la presenza dei medesimi nei limiti di quanto
Nell'ambito di progetti che abbiano ad oggetto forniture di
importo inferiore ad euro 100.000, e' prevista la realizzazione di
percorsi accessibili, cosi' come descritti nel paragrafo «a -
Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», ed e'
necessario garantire che i giochi si adattino anche alle diverse
tipologie di esigenze e disabilita' (motoria, visiva, uditiva,
intellettiva e relazionale), nei limiti della capienza economica e
I prodotti e i componenti da installare, oltre a essere idonei
sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri
ambientali minimi pertinenti di cui al paragrafo «5 - FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI PER ESTERNI»
del presente documento e in possesso dei mezzi di dimostrazione di
Il progetto tiene conto di ridurre e limitare il consumo di
suolo, valorizzando naturalisticamente l'area da allestire per quanto
tecnicamente possibile, secondo quanto di seguito indicato:
se trattasi di aree ove insistono zone di suolo occupate da
altri materiali che possono, per motivi funzionali, ambientali ed
estetico-paesaggistici, essere ripristinate a verde, e' necessario
provvedere al ripristino a verde, tenendo conto dei criteri di scelta
delle specie vegetali erbacee da selezionare e dei criteri per la
loro messa a dimora di cui alla «Scheda A) - Contenuti per la
progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di
aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del
verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63;
nei limiti di quanto tecnicamente possibile tenendo conto delle
esigenze funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistiche, le
superfici delle aree di gioco e di sosta, sono ricoperte da manti
erbosi e abbellite attraverso la piantumazione di specie arbustive
tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali da
selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla
citata «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove aree
verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri
ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
le aree ludiche e le zone di sosta fissa (vale a dire dove sono
collocate panchine e tavoli) sono ombreggiate attraverso la
piantumazione di idonee specie arboree, tenendo conto dei criteri di
scelta delle specie vegetali arboree da selezionare e dei criteri per
la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti per
la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione
di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del
verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63. Il
progetto del parco giochi prevede pertanto la presenza di alberi,
siepi e piante per ombreggiare le zone per le attivita' ludiche e le
aree dove sono collocate le panchine, al fine di configurare un
contesto in cui la natura e' inclusa tra gli elementi cardine del
Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente
con prodotti costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno),
eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad
esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia,
realizzate con granuli di legno o di sughero, per offrire dei
percorsi tattili come attivita' ludica), e rispettano le prescrizioni
delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.
Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica
verticale, panchine, fioriere, bordi per aiuole, eventuali
pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono
di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente
possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni
paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di arredi gia'
presenti, possono essere di metallo o di leghe metalliche, di
calcestruzzo (armato o non armato), o in ceramica (gres porcellanato)
conformi ai pertinenti criteri di cui al paragrafo «5.1 - SPECIFICHE
TECNICHE». I prodotti in plastica sono ammessi in tali aree solo
laddove il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari al 95%[4]La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni generali fornite nel presente criterio ambientale. .
La scelta degli elementi di arredo dell'area ludica e la loro
collocazione, e' effettuata anche sulla base di considerazioni
paesaggistiche, secondo le indicazioni generali pertinenti di cui al
paragrafo «3 - INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI» del presente
Verifica dei criteri ambientali 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5: entro il termine stabilito nel capitolato di gara, presentare
un rendering in 3 D e una planimetria del progetto di allestimento
del parco giochi e dell'area ricreativa allegati ad una relazione che
riporti: l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera; i
requisiti ambientali previsti dai CAM applicabili a cui tali prodotti
selezionati sono conformi e i relativi mezzi di dimostrazione della
conformita' posseduti; le informazioni pertinenti e le
caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di
congruita' del progetto sotto il profilo della rispondenza dei
criteri di accessibilita', inclusione e Universal design, con
descrizione, pertanto, delle modalita' con le quali verranno
implementi, in ottica di Universal design, i requisiti di
accessibilita', fruibilita', usabilita', funzionalita',
multi-sensorialita', sicurezza e inclusione; le modalita' di
coinvolgimento degli esperti di Universal design ed, eventualmente,
dei cittadini alla stesura del progetto; le informazioni pertinenti e
le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di
congruita' del progetto sotto il profilo della valorizzazione del
verde, tenendo conto di indicare l'estensione delle aree a verde
eventualmente ripristinate, le specie arboree, arbustive o erbacee
piantumate, i criteri della scelta di tali specie e le informazioni
sulla corretta gestione ai fini idrici e di prevenzione di rischi
fitopatologici, dando conto di come si e' inteso e si intendera'
assicurare il rispetto delle indicazioni pertinenti riportate nella
«Scheda A) dei CAM per i servizi di gestione del verde pubblico
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63; l'indicazione dei
materiali, dei prodotti e della loro collocazione in funzione di
consentire una valutazione di congruita' ai fini ambientali e
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce, nella
documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche
a. Inclusivita', design universale, valorizzazione
naturalistica e paesaggistica: oltre a tener conto di quanto indicato
nel progetto, ove disponibile, redatto sulla base dei criteri
ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi,
di cui al capitolo «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI»
la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a
fini didattici, deve poter essere utilizzata in autonomia e sicurezza
da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi,
comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita'[5]A titolo di esempio, i tavoli e altri elementi di arredo devono consentire la fruizione da parte delle persone su sedia a ruote; la segnaletica deve poter essere utilizzata diversi metodi oltre alla cartellonistica (es. simboli, colori, immagini, ausili tattili e audio) per garantire a tutti di comprendere le informazioni; la cartellonistica deve essere posta ad idonea altezza per favorirne la fruizione anche alle persone di bassa statura, persone su sedia a ruote, bambini nonche' riportare testo ad alta visibilità per favorire le persone ipovedenti (es. contrasto colore, dimensione carattere, considerazione del daltonismo ecc.); le fontanelle devono essere facilmente azionabili dalle persone con disabilità motoria e installate a due altezze differenti per favorirne l'usabilita' agli utenti bassi ed alti, ecc. ;
b. Spazi ricreativi, anche ad uso ludico e sportivo, aree di
sosta e transito: indicazioni generali per la scelta dei materiali: i
prodotti da collocare in spazi ad uso ludico e ricreativo (parchi
gioco) sono prevalentemente di materiali naturali rinnovabili
(legno), eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero
(quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di
corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per offrire
dei percorsi tattili come attivita' ludica) e rispettano le
prescrizioni delle norme serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.
Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica
verticale, panchine, cestini, fioriere, bordi per aiuole, eventuali
pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono
di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente
possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni
paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di cui sono
composti gli arredi gia' presenti, possono essere di metallo o di
leghe metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato) di ceramica
(gres porcellanato) conformi ai criteri ambientali minimi definiti
per il materiale specifico di cui al presente paragrafo. I prodotti
in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di
plastica riciclata, sia almeno pari al 95%[6]La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni fornite nel presente criterio ambientale. .
Verifica: presentare un rendering in 3 D, con l'elenco e le
immagini dei prodotti da posare in opera, con una relazione
contenenti le informazioni, anche tecniche, utili ad una valutazione
di congruita' sui requisiti previsti nel criterio.
La fornitura di prodotti, fatto salvo le pavimentazioni
antitrauma, puo' essere costituita da prodotti di prima immissione in
commercio, da prodotti ricondizionati e/o da prodotti preparati per
il riutilizzo. Non e' necessario, infatti, che l'offerta di una
medesima gamma di prodotti sia costituita solo da prodotti nuovi di
fabbrica, qualora sia possibile affiancare anche prodotti
ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo simili per stile o per
materiale rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio
I prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo sono
realizzati a «regola d'arte», appaiono simili a un prodotto nuovo di
fabbrica e sono «Idonei all'uso», vale a dire perfettamente
funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti e possono non
essere conformi ai criteri ambientali di cui ai punti da 5.1.3 a
Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del
produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti con le
relative immagini. Laddove i prodotti siano oggetto di un'operazione
di preparazione per il riutilizzo, allegare una certificazione quale
Remade in Italy ® o equivalente.
Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili,
non sia riuscito a ottenere la certificazione entro i termini
previsti per la ricezione delle offerte, e' presentata la domanda di
certificazione. La certificazione e' trasmessa al direttore
dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dall'ottenimento.
Qualora i prodotti siano offerti a seguito di un precedente utilizzo,
indicare il precedente utilizzatore, se diverso dall'offerente, il
luogo e le circostanze di utilizzo, l'eta' di uso, descrivere gli
eventuali trattamenti eseguiti ed allegare documentazione a comprova,
anche eventualmente di tipo fiscale o amministrativo, atta a
dimostrare che i prodotti siano stati precedentemente utilizzati.
Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto
dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se
composti da piu' componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e
danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con
interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a
tal fine a disposizione, per i prodotti composti da piu' componenti,
parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti
dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui
appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di
ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da
materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in
modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione
per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piattaforme
Le parti in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove
tecnicamente possibile[7]La marchiatura può essere evitata laddove la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica, laddove la marcatura non e' tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché' la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio. Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni destinate al consumatore, vale a dire nella scheda tecnica. ,
devono essere marchiate con la codifica
della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI
EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal
fine sono alti almeno 2,5 mm.
Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente
riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni
superiori all'1% p/p, la loro presenza e' altresi' indicata nella
marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4.
Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta
anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti.
Verifica: presentare in fase di gara il manuale tecnico o la
scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del
prodotto che illustri le parti che possono essere rimosse e
sostituite nonche' gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni
chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per
consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di
sostituire parti o materiali componenti. La scheda o il manuale
tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali e
della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla
riciclabilita'. E' altresi' accettata una versione video delle
modalita' di disassemblaggio o l'indicazione di un link dal quale
consultare tale documentazione tecnica. Una copia cartacea delle
istruzioni per lo smontaggio e la riparazione e' consegnata insieme
al prodotto in fase di esecuzione contrattuale.
Il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del
prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile
o sono riciclati, o sono costituiti da una percentuale variabile
Il legno utilizzato e', inoltre, durevole e resistente agli
attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) in funzione
dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la
posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard
l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di
durabilita' 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno;
l'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di
durabilita' naturale secondo UNI EN 350 (es. conifere di cui alle
classi di durabilita' naturale 3 o 4) trattato con preservanti
registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione
secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1;
l'utilizzo di legno modificato (es. termo trattato o con
modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilita' 1-2
dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2, purche' le
caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate
Verifica: Indicare la denominazione o ragione sociale del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegare:
per la prova di origine sostenibile/responsabile, la
certificazione sulla catena di custodia quale la Forest Stewardship
Council® (FSC®) o quella del Programme for Endorsement of Forest
Certification scheme (PEFC), che riporti il codice di
registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza[8]La congruità e validità della documentazione può essere verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo nei database pubblici dei rispettivi sistemi di certificazione. Per FSC: http://info.fsc.org/certificate.php, per PEFC: https://www.pefc.org/find-certified .
La certificazione deve afferire al tipo di prodotto oggetto del
per il legno riciclato, una delle seguenti certificazioni:
«FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che attesta il 100% di
contenuto di materiale riciclato, oppure «FSC® Misto» («FSC® Mix»)
con indicazione della percentuale di riciclato all'interno del
simbolo del Ciclo di Moebius collocato nell'etichetta stessa; la
certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto
di materiale riciclato[9]Cfr. nota precedente. . Tali certificazioni riportano il codice
di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza e
devono afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;
ReMade in Italy® con l'indicazione della percentuale di
materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del prodotto
In fase di fornitura o di montaggio dei prodotti certificati
sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle
rilasciate nell'ambito degli schemi FSC® e PEFC, e' consegnato un
documento di vendita o di trasporto che riporti la dichiarazione
della certificazione, con apposito codice di certificazione
dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.
Per quanto riguarda la durevolezza del legname, presentare
adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state
effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali
valutazioni e le soluzioni proposte.
Gli articoli di legno con il marchio di qualita' ecologica
Ecolabel (UE) sono presunti conformi.
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se i prodotti in legno appartengono alla prima o alla
seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la
gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le
verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di
aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.
I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti
in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno
un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto
al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli
arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica
I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un
contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso.
Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara,
allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di
materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:
a) la certificazione «Plastica seconda vita» o la
certificazione «ReMade in Italy®», o equivalente che attesti, in
etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale
riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti
ed in corso di validita';
b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra
citate, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il
bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di
materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti
offerti ed in corso di validita';
c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se i prodotti in plastica o in miscele di plastica-legno,
plastica-vetro appartengono alla prima o alla seconda categoria
merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti
oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono
comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e
di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara,
che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale
difformita' riscontrata in sede di esecuzione.
I prodotti in gomma, ivi comprese le pavimentazioni ad alte
prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte salve le
le superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di
gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del
i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che debbono
avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%.
Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara,
allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di
materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:
a) la certificazione «ReMade in Italy®», che attesti, in
etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale
riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in
b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del
contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti
la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';
c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se i prodotti in gomma o in miscele di plastica-gomma
appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu'
rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando
o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate
su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come
specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta
altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita'
riscontrata in sede di esecuzione.
L'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale
inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per aree
da gioco o ricreative, ha un contenuto di riciclato pari almeno al
60%. Il materiale riciclato presente nel prodotto puo' essere a
titolo esemplificativo: polverino derivante da pneumatico fuori uso;
plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo fresato
d'asfalto derivante da pavimentazioni demolite o rimosso da superfici
pavimentate; la frazione organica stabilizzata quale parte dei
rifiuti organici che, a valle del trattamento in impianti di
compostaggio, dovrebbero essere altrimenti smaltiti in discarica[10]Come nel caso dell'asfalto MB Mineralized Biomass®. .
Tale materiale bituminoso e' stendibile con tecnologie tiepide
(warm mix asphalt), vale a dire con un limite di temperatura di
produzione pari o inferiore a 130°C oppure pari o inferiore a 150°C
se il materiale bituminoso e' additivato con polimeri.
Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e presentare
o indicare il link alla scheda tecnica che riporti il contenuto di
materiale riciclato, la tipologia e l'origine del medesimo materiale
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato viene
fornita tramite uno dei seguenti mezzi di prova:
a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di
materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti
offerti ed in corso di validita';
b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del
contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti
la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';
c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa
d) un brevetto specifico, coerente con le caratteristiche
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se il substrato o la superficie per aree da gioco o
ricreative in asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di
materiale inerte appartengono alla prima o alla seconda categoria
merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti
oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono
comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e
di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara,
che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale
difformita' riscontrata in sede di esecuzione.
Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in cantiere e i
prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di
materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero o di sottoprodotto,
almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato
o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:
a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di
materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel
criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';
b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del
contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti
la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di
sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti
offerti ed in corso di validita';
c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto
e/o materiale recuperato e la relativa origine.
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate,
conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di
valutazione della conformita', in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se i prodotti prefabbricati in calcestruzzo o le
pavimentazioni in calcestruzzo appartengono alla prima o alla seconda
categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di
prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche
vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di
aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.
I prodotti in ceramica (gres porcellanato) hanno un contenuto di
materiale riciclato ovvero recuperato, ovvero di sottoprodotto di
almeno il 30% in peso. Tale materiale puo' essere costituito da
materiale riciclato frantumato e/o polverizzato derivante dal
recupero degli scarti della lavorazione delle piastrelle, da
materiale esterno al proprio ciclo produttivo e sostitutivo, almeno
in quota parte, delle materie prime tradizionali (sabbia, argille e
feldspati) quali le ceneri da termovalorizzazione di rifiuti urbani o
da altri materiali recuperabili, o da una combinazione di queste
diverse tipologie di frazioni di materiali.
Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del
produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato
o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:
a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di
materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel
criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';
b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del
contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti
la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di
sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti
offerti ed in corso di validita';
c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto
e/o materiale recuperato e la relativa origine.
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate,
conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di
valutazione della conformita', in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se i prodotti in ceramica appartengono alla prima o alla
seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la
gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le
verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di
aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.
I prodotti in acciaio hanno un contenuto minimo di materiale
recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotto, inteso come
somma delle tre frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato:
acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al
acciaio da forno elettrico legato[11]Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. , contenuto minimo pari al 60%;
acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi
dati dalle singole frazioni utilizzate.
Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del
produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, ovvero
recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti
a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di
materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel
criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';
b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del
contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una
equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti
la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di
sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti
offerti ed in corso di validita';
c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto
e/o materiale recuperato e la relativa origine.
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate,
conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di
valutazione della conformita', in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se i prodotti in acciaio appartengono alla prima o alla
seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la
gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le
verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di
aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel
capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione.
Nei prodotti con componenti in vetro, al fine di garantire la
sicurezza per gli utenti in funzione del danno o del rischio
conseguente alla rottura delle lastre di vetro nonche' la maggior
durata del prodotto stesso, la tipologia di vetro e la relativa
prestazione per l'applicazione specifica e' conforme alla norma
tecnica UNI 7697 «Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie».
Ad esempio, nel caso di pareti di cabine o ripari vetrari, in assenza
di rischio di caduta nel vuoto, e' necessario che il componente sia
costituito da vetro temprato di sicurezza con caratteristica «1(C)2»
oppure sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con
prestazione «2(B)2»; per pensiline o tettoie e' necessario che il
componente sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con
Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del
produttore ed allegare la dichiarazione di prestazione (DoP) redatta
in accordo al regolamento UE CPR 305/2011, da cui verificare, alla
riga «resistenza all'impatto di un corpo oscillante», secondo la
norma tecnica UNI EN 12600, che il prodotto possieda le prestazioni
previste dalla norma tecnica UNI 7697.
Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel
caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le
verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono
eseguite se i prodotti costituiti anche da vetro appartengono alla
prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in
valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta
d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i
prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come
specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta
altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita'
riscontrata in sede di esecuzione.
L'uso di pietre naturali provenienti da paesi in cui e' elevato
il rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro
dignitoso di cui alle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale
del lavoro n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, non e' consentito
se non si sia in grado di dimostrare, tramite i risultati di
specifici audit realizzati sulla base di sopralluoghi non
preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai
sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel
quale sono coinvolti i lavoratori, la mancata lesione di tali
diritti. Tali audit devono essere stati realizzati non oltre i due
anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della richiesta
di offerta, da parte di un organismo di valutazione della conformita'
accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della
normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non
basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2,
dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, per effettuare le verifiche cosi' come sopra
descritte, oppure da una societa' di servizi non accreditata, che
abbia documentati requisiti di professionalita', competenza ed
esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue
le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche'
in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i paesi
terzi in cui sono effettuate le attivita' di escavazione e dunque gli
Verifica: indicare il tipo di materiale che si intende usare, i
siti delle cave, descrivere le filiere ed indicare le sedi degli
stabilimenti e delle imprese coinvolte, nell'attivita' estrattiva o
di escavazione, e, se in paesi a rischio come sopra descritti, gli
audit eseguiti, i risultati di tali audit, anche eventualmente con
documentazione fotografica, ed i risultati delle eventuali azioni
compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro.
Per quanto riguarda le norme tecniche di standardizzazione
relative alla durabilita', alla sicurezza, all'inclusivita', alla
resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alla non
deformabilita' in funzione delle temperature esterne, si rimanda a
quanto piu' specificamente indicato dalla stazione appaltante nel
capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.
Verifica: presentare la documentazione prevista nel capitolato
tecnico o nella richiesta d'offerta.
I prodotti sono consegnati all'interno di imballaggi primari e
secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove
tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli
imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del
Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti
a. e' facilmente separabile in parti costituite da un solo
materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);
b. e' riciclabile in conformita' alla norma tecnica UNI EN
a. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), e'
costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;
b. se di polistirene espanso e' costituito per almeno il 20% in
peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il
contenuto minimo di riciclato e' il 25% in peso e, a decorrere dal 1°
gennaio 2025, tale contenuto minimo e' del 30% in peso;
c. se di legno, e' conforme alla specifica tecnica di cui alla
lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno:
gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e
durabilita' del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International
Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure sono pallets in
legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte
di operatori del settore che svolgono attivita' di riparazione.
Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione, e' presentata
una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o
riutilizzabili, descriva come viene garantita la riutilizzabilita',
il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi,
l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come e' stato ridotto il
volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione
standard nonche' le modalita' con cui dividere i diversi componenti
costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove cio' non fosse
evidente. Le informazioni rese e la conformita' al criterio saranno
verificate in sede di collaudo della fornitura.
Le caratteristiche di recuperabilita' in conformita' alla norma
tecnica UNI EN 13431, di riciclabilita' in conformita' alla norma
tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede
di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante
degli imballaggi, presentate in fase di consegna e collaudo della
Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in
plastica, la dimostrazione di conformita' al relativo criterio e'
fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti
almeno la quantita' di materiale riciclato prevista nel criterio:
la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione
«ReMade in Italy®», o la certificazione, se pertinente, «VinylPlus
Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of recycled PVC» e 4.2
«Use of PVC by-product» del disciplinare del «VinylPlus Product
Label», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';
una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus,
rilasciata da un organismo di valutazione della conformita'
accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilita' dei
materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento
(UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti
la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita';
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la
percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia
afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi la
metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa
Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche
descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 -
Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile
delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del legno»; per
i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto
sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorita' competente
(MIPAAF); per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o
selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI
agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da
Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno
tre anni, a partire dalla data di consegna all'amministrazione
esclusi atti vandalici e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta
inoltre una copia dell'assicurazione di Responsabilita' civile sui
prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000.
Punti tecnici si assegnano nel caso di un maggior numero di
prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche
estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di prima immissione in
commercio, offerti rispetto al totale della fornitura:
fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il
70% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti X
fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il
50% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti
fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il
30% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti
Verifica: indicare in una dichiarazione sottoscritta
dall'offerente: la tipologia di articoli costituiti da prodotti
derivanti dal riutilizzo o contenenti anche prodotti derivanti dal
riutilizzo; il numero di prodotti derivanti dal riutilizzo offerti
per ciascuna categoria di articoli che li contiene; la denominazione
o ragione sociale del produttore che ha effettuato le operazioni di
preparazione per il riutilizzo o che ha rinnovato i prodotti usati ed
il codice del prodotto o dei prodotti offerti ed allegare le relative
immagini. Laddove il prodotto sia oggetto di un'operazione di
preparazione per il riutilizzo, allegare anche una certificazione
quale Remade in Italy® o equivalente. Qualora l'offerente dimostri
che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito ad ottenere la
certificazione entro i termini previsti per la ricezione delle
offerte o qualora i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un
precedente utilizzo, presentare una documentazione tecnica che
descriva puntualmente la filiera, indicando la o le piattaforme da
cui sono stati prelevati gli articoli dismessi o i soggetti dai quali
sono stati acquisiti i prodotti usati e le operazioni di
rigenerazione eseguite sui prodotti oggetto dell'offerta. Nel caso di
prodotti di secondo utilizzo, allegare i relativi contratti o la
documentazione fiscale o amministrativa rilevante con la quale si
possa dimostrare che i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un
Nel caso in cui sia necessario realizzare delle pavimentazioni
per le aree da gioco o gli spazi ricreativi esterne, (ad esempio
campi da gioco che necessitano di pavimentazioni), si attribuiscono
punti tecnici nel caso di offerta di prodotti per realizzazione di
Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del
produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti ed allegare
la relativa scheda tecnica che ne riporti le caratteristiche tecniche
con particolare riferimento dalla capacita' drenante.
(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire
la fornitura di prodotti in legno rispetto a prodotti realizzati in
altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto
dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da
prodotti realizzati in legno o anche da legno).
Al fine di contenere l'emissione di sostanze inquinanti e
climalteranti derivanti dalla logistica, sono attribuiti punti
tecnici all'offerta di prodotti che, oltre ad essere conformi alle
specifiche tecniche pertinenti dei presenti CAM, considerando le
varie fasi della catena di custodia, sino alla consegna, hanno
percorso un chilometraggio ridotto alla luce dell'offerta di mercato
e dell'apertura alla concorrenza, vale a dire inferiore o uguale a
700 km. Per «chilometraggio ridotto» si intende la distanza massima
di 700 km data dalla somma delle distanze, in linea d'aria, da
calcolare utilizzando i dati del sito https://www.distanza.org/, di
tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva, vale a
dire: dal luogo di abbattimento del legame, al primo sito di
lavorazione, dal primo sito di lavorazione al secondo sito di
lavorazione ecc. (laddove le diverse fasi produttive siano svolte in
stabilimenti diversi), dall'ultimo sito di lavorazione sino al luogo
di posa del manufatto, oppure, se la posa in opera e' presso piu'
sedi, alla sede che puo' essere considerata alla distanza media tra
le distanze dei diversi siti di destinazione della fornitura,
indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.
Nel caso di forniture che prevedono assortimenti legnosi con
origini differenti, il requisito deve essere rispettato per almeno
l'80% del materiale legnoso espresso in volume.
Verifica: presentare una relazione illustrativa del fabbricante
che riporti le informazioni rilevanti relative alla catena di
custodia e le distanze di ciascuna delle diverse fasi logistiche sino
alla sede della posa in opera indicata dalla stazione appaltante e la
relativa somma. Allegare inoltre la certificazione di catena di
custodia FSC® e PEFC, in quanto tali certificazioni risultano, ad
esempio ai fini del regolamento (EU) n. 995/2010, valide come sistemi
di tracciabilita', dal momento che consentono di ottenere le
informazioni sull'origine geografica del legname (ad es. nome del
proprietario) risalendo lungo i vari passaggi della filiera. Le
stazioni appaltanti, in caso di dubbia correttezza delle
informazioni, contattano gli uffici di rappresentanza degli schemi
citati (www.fsc-italia.it e www.pefc.it). In relazione alla richiesta
di tali certificazioni, e' fatto salvo quanto previsto al comma 2
dell'art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire
la fornitura di prodotti in calcestruzzo rispetto a prodotti
realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove
l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in
parte da prodotti realizzati in materiali inerti).
Punti tecnici sono assegnati nel caso di offerta di prodotti
realizzati in materiali inerti, incluse le pavimentazioni, con un
si attribuisce un punteggio pari a X se i prodotti realizzati
con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato superiore
si attribuisce un punteggio pari a 0,8 X se i prodotti
realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato
compreso tra il 60% e l'80% in peso;
si attribuisce un punteggio pari a 0,6 X se i prodotti
realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato
compreso tra il 40% e l'60% in peso.
Verifica: cfr. modalita' di verifica dei prodotti in calcestruzzo
di cui al criterio «5.1.8 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e
pavimentazioni in calcestruzzo». Nella documentazione ivi richiamata,
deve essere attestato, in particolare, il contenuto di materiale
riciclato previsto per l'ottenimento dei punti tecnici.
(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire
la fornitura di prodotti in acciaio rispetto a prodotti realizzati in
altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto
dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da
Punti tecnici sono attribuiti laddove la tecnologia utilizzata
per la produzione di acciaio sia in grado di contenere le emissioni
di diossido di carbonio entro i seguenti limiti:
1 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti X
1,25 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti Y<X.
Verifica: indicare la denominazione sociale del fabbricante, la
denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice prodotto
e l'immagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del
fabbricante del medesimo prodotto che riporti, attraverso le
informazioni e la documentazione reperita lungo la filiera, lo
stabilimento di produzione dell'acciaio di cui e' costituito, la
tecnologia utilizzata e le emissioni dell'altoforno, rilevate da un
organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del
Le diverse attivita' e le scelte operative devono ispirarsi a
contenere l'uso della materia e dell'energia, a favorire l'energia
proveniente da fonti rinnovabili, a ridurre i percorsi logistici e
Laddove sia necessario applicare verniciature e/o rivestimenti
per motivi funzionali o per requisiti estetici essenziali, i prodotti
sono verniciati e/o rivestiti con miscele per i trattamenti
superficiali muniti del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o
equivalenti[12]Per etichetta equivalente, si intende un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 e ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, che contenga analoghi requisiti e con analoghi mezzi di verifica della conformita'. etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024,
se il prodotto da usare ricade nell'ambito di applicazione di dette
etichette, fatti salvi documentati motivi tecnici o di mercato,
altrimenti con miscele per rivestimenti che non siano classificate in
conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR),
categoria 1 A o 1B: H340, H341, H350, H350i, H360, H360F, H360D,
H360FD, H360Fd, H360Df;
Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362;
Categoria 1 tossicita' per gli organismi acquatici: H400, H410;
Categoria 1 e 2 tossicita' acuta: H300, H310, H330;
Categoria 1 tossicita' in caso di aspirazione: H304;
Categoria 1 tossicita' specifica per organi bersaglio (STOT):
Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317.
La verniciatura effettuata deve avere sufficiente aderenza, in
conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 2409, essere resistente
alla corrosione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9227, alla luce
(radiazioni UV) secondo la norma tecnica UNI EN ISO 16474-3,
all'umidita' secondo la norma tecnica UNI EN ISO 6270-1.
Le attivita' di manutenzione ordinarie e straordinarie eseguite
devono essere registrate su un apposito documento digitale «libretto
di manutenzione», che il fornitore mette a disposizione via Web al
Responsabile unico del procedimento e al direttore dell'esecuzione
Con almeno due settimane di preavviso e' inviata al direttore
dell'esecuzione del contratto la comunicazione della data in cui
saranno eseguiti gli interventi di manutenzione e quali interventi
manutentivi saranno realizzati, al fine di consentire al direttore
dell'esecuzione del contratto o ad un suo delegato, di presidiare gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche al fine
di verificare l'effettivo utilizzo di prodotti per rivestimenti
conformi al criterio ambientale pertinente. I corrispettivi sono
erogati a seguito di un verbale di collaudo.
Verifica: le verifiche sono effettuate in situ nonche' per via
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